Si informa che, a seguito della modifica apportata dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertiifcazioni.
I privati non hanno più la facoltà, ma l’obbligo preciso di applicare le misure di semplificazione documentale previste dal Testo unico sulla documentazione amministrativa, quali ad esempio i dati tipicamente oggetto di certificazione: residenza (anche storica), stato di famiglia (con eventualmente indicate le relazioni di parentela), stato libero, regime patrimoniale in base all’atto di matrimonio, e molto altro ancora.
Ciò si traduce, in primo luogo, nell’obbligo per il privato (Banca, Assicurazione, Notaio, Avvocato etc.) di accettare l’autocertificazione e nella conseguente possibilità di ottenere l’accesso ai dati in una modalità semplificata per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini.